Art. 172.
(Modalità attuative di particolari obblighi).

      1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 170 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
      2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a duecento giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese può essere sostituita o integrata, a giudizio del medesimo medico, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
      3. Fermo restando l'articolo 29, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori

 

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e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.
      4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi un apposito servizio di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto stabilito dal capo IV del titolo I.