1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 170 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.
2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore a duecento giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 23, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese può essere sostituita o integrata, a giudizio del medesimo medico, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.
3. Fermo restando l'articolo 29, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori